L’articolo vuole chiarire le modalità in cui opera l’assicurazione-impiego, la quale deve obbligatoriamente essere stipulata a garanzia dei prestiti con cessione del quinto (DPR 180/2005).
Con l’assicurazione impiego, la compagnia assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’istituto finanziario erogante qualsiasi sia la causa di interruzione del rapporto lavorativo (licenziamento, fallimento datore di lavoro, destituzione volontaria ecc).
L’articolo evidenzia come l’istituto mutuante, in caso di cessazione dall’impiego del debitore ed a soddisfazione del proprio credito, possa escutere direttamente il Fondo pensione senza dover necessariamente e preliminarmente escutere la compagnia di assicurazione.
L’articolo inoltre pone l’accento sulla possibilità che la compagnia assicuratrice escussa possa agire in surroga nei confronti del lavoratore, richiedendo a questi quanto da essa versato all’istituto mutuante. Sul punto si pongono a confronto due recenti sentenze aventi contenuto discorde.